Pubblicato lunedì, 04 ottobre 2010 17:38 - 2647 -
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A proposito di acqua pubblica... |
Il Consiglio di Stato lascia agli enti locali la decisione sui servizi da privatizzare
Come spesso accade anche questa volta è passata quasi del tutto inosservata un'importante sentenza del Consiglio di Stato con la quale si stabilisce che è di competenza degli enti locali decidere quali siano i servizi da "privatizzare".
In sostanza, con la Sentenza 6529 del 10 settembre 2010 il Consiglio di Stato ha sentenziato che sono gli enti locali ad essere competenti nel decidere sulla rilevanza economica di un servizio e quindi nel decidere quali servizi e quali no andranno o dovranno privatizzarsi.
Il Consiglio di Stato , propone una lettura innovativa delle linee-guida definite dall'ordinamento comunitario. Per qualificare un servizio pubblico locale privo o meno di rilevanza economica ci si deve rifare a vari elementi e non solo, quindi, alla capacità di produrre utili del modello gestionale.
Questo fa si che la definizione di privo o non privo di rilevanza economica non dipende dalla natura del servizio ma da una scelta politica dell'ente locale.
Marco Bersani del Forum Italiano Movimenti dell'Acqua ha affermato: "E' un passaggio di straordinaria importanza nella battaglia per i beni comuni e per la ripubblicazione del servizio idrico".
Anche e in qualche caso soprattutto, grazie alla campagna portata avanti dai Movimenti per la difesa dell'acqua pubblica, in molti Comuni sono stati modificati gli Statuti al fine di statuire che il servizio idrico è privo di rilevanza economica, escludendo l'applicazione del Decreto Ronchi che di fatto prevede la privatizzazione dell'acqua.
Questa sentenza del Consiglio di Stato costituisce un importantissimo fondamento giuridico a tutte le battaglie che si oppongono alla svendita e privatizzazione dei servizi pubblici ed in tema d'acqua pubblica costituisce fondamento giuridico alle modifiche statutarie di cui sopra e che nel nostro Comune è stata votata ed approvata del Consiglio Comunale il 12 maggio 2010.
In tale data, infatti, il Consiglio Comunale di Senigallia a grande maggioranza ha apportato un'importante e significativa modifica al proprio Statuto Comunale, inserendo nel Titolo I "Principi e Disposizioni Generali" Capo 2°, art. 7 "Rapporti economici – sociali", il seguente 5° comma: "Il Comune di Senigallia: riconosce il diritto umano all'acqua, ossia l'accesso all'acqua come diritto umano universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene pubblico privo di rilevanza economica; conferma il principio della proprietà e della gestione pubblica del servizio idrico integrato e che tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà; riconosce che il servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, in quanto servizio pubblico essenziale per garantire l'accesso all'acqua per tutti e pari dignità umana a tutti i cittadini".
da Massimiliano Giacchella |