In riferimento all’interrogazione presentata e diffusa in questi giorni pubblicamente dal Consigliere Cicconi Massi a proposito della strategia perseguita dall’Amministrazione Comunale riguardo ai parcheggi a pagamento nel centro storico, ritengo doveroso fornire una risposta di natura tecnica che permetta di dissolvere tutti i dubbi espressi. Per farlo è opportuno citare integralmente quello stesso comma 8 dell’art. 7 del Codice della strada a cui il Consigliere Cicconi Massi ha fatto riferimento, trascurando però di evidenziarne le parti che già da sole forniscono una chiara ed evidente risposta ai suoi interrogativi.
Se tale norma inizia in effetti sostenendo che “qualora il Comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta”, lo stesso dispositivo prosegue subito dopo specificando che “tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell’art. 3 «area pedonale» e «zona a traffico limitato», nonché per quelle definite «A» dall'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico”. Leggendo dunque integralmente il disposto dello stesso articolo citato dal Consigliere Cicconi Massi, risulta chiarissimo che nei centri storici, così come in quelle aree individuate a rilevanza urbanistica e in cui sussistono particolari condizioni di traffico, non ha validità l'obbligo di individuare adeguate aree di parcheggio senza dispositivi di controllo di durata della sosta nelle immediate adiacenze. Nel centro storico senigalliese non sussiste quindi questa limitazione, che già era stata richiamata nei giorni scorsi da altre prese di posizione analoghe, a cui l’Amministrazione non aveva neppure ritenuto opportuno rispondere per manifesta infondatezza. Una replica era però istituzionalmente dovuta al Consigliere Cicconi Massi, il quale nel riprendere certe posizioni ha evidentemente peccato di superficialità nella lettura dell’articolo in questione. Per quanto riguarda poi la zona dello stadio, pur sottolineando che esisterebbero tutti gli elementi per dichiararla a particolare rilevanza urbanistica, sia per l'elevata concentrazione di abitazioni, sia per importanti insediamenti presenti (scuola superiore, ambulatori, ospedale), l’Amministrazione ha comunque scelto di lasciare un numero consistente di spazi liberi, adiacenti a quelli a controllo di durata della sosta. D’altra parte è appena il caso di aggiungere, come il Consigliere Cicconi Massi dovrebbe ben sapere, che lo scopo principale di una organizzazione a tempo della sosta è essenzialmente quella di consentire la più funzionale rotazione dell'utilizzo delle aree, soprattutto laddove vi sia una maggiore domanda (attività, uffici e altri luoghi particolarmente frequentati) che non potrebbe altrimenti essere soddisfatta adeguatamente. Simone Ceresoni |