Non posso che ritenermi assolutamente insoddisfatto della risposta che l’assessore Ceresoni ha rivolto alla mia domanda in sede di commissione consiliare relativa agli effetti che la sentenza della Corte di Cassazione circa l’illegittimità di parcheggi a pagamento possa avere nel territorio senigalliese. Come recita l’art. 7 comma 8 del codice della strada, nel caso in cui l’amministrazione comunale decida di affidare in concessione spazi di sosta con sistemi di controllo della durata e di pagamento, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio senza custodia e senza dispositivi di controllo orario e pagamento. Tale previsione non troverebbe applicazione nelle aree del centro storico qualificate a livello urbanistico con la lettera “A”, e le aree definite di rilievo urbanistico.
Se può infatti essere considerata corretta la giustificazione che gli spazi di sosta del centro storico siano legittimi in quanto situati in una zona definita a livello urbanistico come “A” dal d.m. 1444/68, non si può invece accettare l’ipotesi che quelli dei due lungomari siano legittimi, pur non essendo ricompresi in tale aree o nelle altre previsioni del codice della strada. Nella realtà dei fatti non basta, come invece ha affermato Ceresoni, che sulle aree dei due lungomari sia intervenuta qualche anno fa una delibera di natura urbanistica che abbia definito degli interventi di riqualificazione delle zone adiacenti alla spiaggia cittadina. I piani di riqualificazione dei lungomari, che poi in realtà sono di fatto rimasti lettera morta, definiscono esclusivamente interventi per la riqualificazione, di una zona importante della città che si trova troppo spesso in uno stato di degrado urbano, ma non compiono una esplicita qualificazione della stessa come zona di rilevanza o pregio urbanistico. E’ evidente quindi che assumere come giustificazione che sulla zona sia stata adottata una variante urbanistica, non può minimamente costituire la legittimazione alla base della decisione di istituire la sosta a pagamento durante la stagione estiva sui lungomari senza prevedere degli adeguati spazi di compensazione in prossimità degli stessi parcheggi. In particolare faccio riferimento alla sosta nel lungomare di ponente, che tutto può dirsi, tranne zona urbana di pregio e di rilievo, visto lo stato in cui versa questa strada e le sue diramazioni. Quindi è facile giungere alla conclusione che la sosta a pagamento nei lungomari è illegittima, proprio perché non rientra in nessuno dei casi riportati dalla legge, come eccezione al principio dell’art. 7 C.d.S.. Se poi l’amministrazione comunale, in maniera del tutto scorretta decidesse, per giustificare il proprio intento persecutorio e vessatorio nei confronti della cittadinanza, di adottare una delibera in cui appositamente definisse i lungomari o qualsiasi altra zona cittadina di pregio e rilievo urbanistico, solo per garantire la finalità di rendere non impugnabili le sanzioni derivanti dalla sosta a pagamento, compirebbe un atto ai limiti della legittimità.
Alessandro Cicconi Massi
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